Segnalazioni di violazioni e illeciti
Per le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza di violazioni e illeciti come i conflitti di interesse, l’inosservanza della legge, le violazioni al Codice Etico e al Modello Organizzativo sono stati istituiti i seguenti canali di comunicazione:
- Posta elettronica (whistleblowing@gimax-srl.com).
- Portale segnalazioni https://ourwhistleblowing.it/gimax-srl
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito vi invitiamo a contattare l’Organismo di Vigilanza (odv@gimax-srl.com).
Cosa si può segnalare
La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi, ad esempio, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente, salute pubblica e protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno o che ledono gli interessi finanziari o le disposizioni dell’Unione
Il danno o il potenziale danno deve essere di natura pubblica, le segnalazioni non devono riguardare reclami di carattere personale o rivendicazioni.
Cosa deve contenere la segnalazione
È importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per permettere di fare le verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.
Il segnalante puo’ decidere se fare la segnalazione in forma anonima oppure dichiarare la propria identità.
Come funziona la segnalazione e tempistiche
All’invio della segnalazione il portale restituirà un numero di riferimento che è necessario conservare per seguire l’aggiornamento e lo stato della segnalazione. L’azienda ha 3 mesi di tempo per rispondere.
Tutela della riservatezza e divieto di discriminazione
La legge prevede che l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Inoltre, il denunciante non può essere soggetto a pressioni o discriminazioni dirette o indirette aventi effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia.La tutela viene meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia o diffamazione. In tal caso il segnalante diventa sanzionabile.